1. Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non piu di venticinque camere destinate agli ospiti, anche disposte in piu appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si fornisce servizio di alloggio, nonchè eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche, ed altri servizi accessori.
2. L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande è limitata alle persone alloggiate.
3. L’attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto agli esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti tradizionali, purchè sia svolta dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.